1. Fuori dei casi previsti dal titolo VI del libro I del codice civile, due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, non unite in matrimonio tra loro o con altre persone, né vincolate ad altre persone ai sensi della presente legge, possono stipulare un accordo con la finalità di organizzare la loro vita in comune, regolare i loro rapporti personali e patrimoniali e costituire una unione di fatto.
1. L'accordo costitutivo tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che sancisce la volontà di organizzare insieme la vita comune, con l'obiettivo di assicurare reciprocamente solidarietà, aiuto morale e materiale, deve contenere a pena di nullità:
a) le generalità dei contraenti e quanto altro vale a identificarli;
b) la dichiarazione esplicita di volere costituire una unione di fatto;
c) la dichiarazione di non essere vincolati ad altra persona in ragione di un'altra unione di fatto o di un matrimonio valido agli effetti civili.
2. L'accordo costitutivo può contenere disposizioni anche di carattere patrimoniale riguardanti il periodo di durata dell'unione di fatto, nonché il periodo successivo alla sua cessazione.
1. L'accordo costitutivo va presentato dai due contraenti, alla presenza di due
1. In tema di successione, se nulla è stabilito diversamente nell'accordo costitutivo di cui all'articolo 2, la posizione dei contraenti l'unione di fatto è regolata dalle norme vigenti in materia di successione del coniuge.
2. In ogni caso, in materia di successione sono fatti salvi i diritti degli eredi legittimi di entrambi i contraenti di una unione di fatto.
1. In caso di abbandono del domicilio o di richiesta unilaterale di scioglimento dell'unione di fatto o di decesso di uno dei due contraenti che risulta locatario dell'abitazione ove essi risiedono, l'altro contraente subentra di diritto nel contratto di locazione.
2. L'unione di fatto è equiparata al nucleo familiare ai fini della concessione di mutui ad interesse agevolato, di contributi e di altre agevolazioni per l'acquisto o la locazione di immobili da adibire a prima abitazione, nonché ai fini dell'inserimento in graduatorie per l'edilizia popolare.
1. La condizione di contraente di una unione di fatto è equiparata a quella di coniuge ai fini dell'applicazione delle norme, dei contratti e delle disposizioni di
1. In assenza di una diversa volontà espressa dal contraente di una unione di fatto, in caso di morte o in presenza di un riconosciuto stato di incapacità di intendere e di volere, l'altro contraente esercita i diritti e i doveri spettanti al coniuge in materia di assistenza sanitaria, compresa la facoltà di assumere decisioni per quanto attiene alla donazione di organi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le decisioni riguardanti la cerimonia funebre e la sepoltura.
1. Le unioni di fatto sono equiparate alle famiglie per quanto attiene all'applicazione di norme nazionali e regionali riguardanti le facilitazioni, i contributi e le modalità di accesso ai servizi socio-educativi, socio-sanitari e formativi.
1. La condizione di contraente di una unione di fatto è equiparata a quella di coniuge ai fini dell'applicazione di norme penali e di procedura penale.
1. Se dai componenti di una unione di fatto nascono figli, la loro paternità è attribuita al componente maschio della stessa purché al momento della nascita siano decorsi centottanta giorni dalla data di annotazione dell'accordo di cui all'articolo
1. La successione dei figli nati da una unione di fatto è regolata dalle norme vigenti in materia di successione dei figli legittimi.
1. I rapporti definiti nell'accordo costitutivo dall'unione di fatto di cui all'articolo 2 possono essere modificati per comune volontà dei contraenti.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i contraenti dell'unione di fatto devono redigere l'atto con il quale modificano le precedenti disposizioni e presentarlo all'ufficiale di stato civile del comune in cui è stato presentato l'accordo, il quale provvede ad annotarlo nel registro dello stato civile dandovi effetto immediato.
1. Oltre che nel caso di morte di uno o di entrambi i suoi componenti, l'unione di fatto è sciolta per volontà anche di un solo contraente.
2. La dichiarazione con la quale un contraente o entrambi consensualmente manifestano la volontà di sciogliere l'unione di fatto è presentata all'ufficiale di stato civile del comune ove l'unione stessa è stata annotata.
3. L'ufficiale di stato civile convoca i contraenti in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo
1. Nei casi previsti dall'articolo 13 l'unione di fatto si considera sciolta ad ogni effetto a decorrere dal giorno in cui uno o entrambi i contraenti hanno presentato all'ufficiale di stato civile la dichiarazione relativa alla volontà dello scioglimento.
1. I rapporti tra coloro che hanno sciolto un'unione di fatto sono regolati, successivamente allo scioglimento, in conformità all'accordo costitutivo dell'unione stessa o alle modifiche all'accordo intervenute successivamente. In mancanza di specifiche manifestazioni di volontà contenute nell'accordo costitutivo non derivano,
1. Gli atti, i documenti e i provvedimenti, anche giudiziari, assunti in attuazione della presente legge sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra forma di imposizione fiscale.